La prioritizzazione delle sostanze chimiche secondo il nuovo regolamento europeo sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)1,2, costituisce uno degli aspetti della
nuova normativa prevista in particolare nella procedura di valutazione per la inclusione delle sostanze nel sistema di autorizzazione.
L¿autorizzazione è un processo finalizzato alla sostituzione delle sostanze maggiormente pericolose e a un migliore controllo dei rischi conseguenti a specifici utilizzi. Un produttore, importatore o utilizzatore non potrà immettere sul mercato o utilizzare, in un determinato modo, sostanze considerate particolarmente pericolose (incluse nell¿allegato XIV) senza ottenere preliminarmente un¿opportuna autorizzazione dall¿Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA, http://echa.europa.eu/home_it.html). Le sostanze che attualmente destano maggiore preoccupazione in virtù delle loro proprietà pericolose sono le sostanze CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) di categoria 1 e 2; le sostanze EDC (Endocrine disruptors) che modificano le funzionalità del sistema endocrino; le sostanze sensibilizzanti sul sistema respiratorio; le sostanze POP (inquinanti organici persistenti), PBT (sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche) e vPvB (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti), individuati sulla base dei criteri indicati in allegato XIII della normativa.
La procedura di autorizzazione prevede quattro fasi fondamentali: identificazione di una lista di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV secondo i criteri definiti nell'Articolo 57, definita su proposta dell¿Agenzia e delle autorità competenti degli Stati membri;
identificazione, da parte dell'Agenzia, delle sostanze elencate nella lista delle sostanze candidate che figurano nel programma di lavoro di dell'Agenzia secondo l'Articolo 83; identificazione di sostanze prioritarie da includere nell'elenco delle sostanze candidate secondo i criteri definiti dall'Articolo 58(3) ed infine inclusione delle sostanze nell'allegato XIV in base ai criteri definiti dall'Articolo 58(1).
PAVAN Manuela;
WORTH Andrew;
2008-05-13
Società Italiana di Tossicologia
JRC45285
http://www.sitox.org/docs/sitox_informa_apr08.pdf,
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC45285,
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